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Presto il DL per il "Piano Casa"
Nell'attesa del DL, ecco cosa prevede l'intesa firmata il 31 marzo scorso e recepita dalla Conferenza Stato/regioni del primo aprile:
1. per gli edifici residenziali uni-bifamiliari o comunque di cubatura non superiore a 1000 metri possibilità di ampliamento entro il limite del venti per cento della volumetria esistente;
2. demolizione e ricostruzione possibilità di ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del trentacinque per cento della volumetria esistente, al fine di migliorarne qualità architettonica ed efficienza energetica, nonché di utilizzare fonti di energie rinnovabili;
3. semplificazione delle procedure per velocizzare la concreta applicazione di quanto previsto.
Sono esclusi interventi edilizi di ampliamento su edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta.


> IN EVIDENZA

25/06/2008
D.L. 112 DEL 25/06/2008: SEMPLIFICAZIONI PER ASSEGNI, IMPIANTI, PROFESSIONISTI

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Con il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 il Governo dispone alcune interessanti semplificazioni.

STRUMENTI DI PAGAMENTO: l'art. 32 sposta la soglia per pagamenti in contanti, per gli assegni trasferibili e per i libretti di risparmio al portatore dagli attuali 5.000 euro a 12.500 euro. Abrogato l'obbligo di indicare il codice fiscale del girante sugli assegni trasferibili.

PROFESSIONISTI: sempre con l'art. 32 abrogati i limiti agli incassi in contanti ("I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico"). Abrogato altresì l'"obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese".

ELENCO CLIENTI E FORNITORI: abrogato l'obbligo di presentazione dall'art. 33.

IMPIANTI NEGLI EDIFICI: l'art. 35 prevede che entro il 31 marzo 2009 dovranno essere disciplinati con appositi decreti il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese, la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti, la revisione della relativa disciplina sanzionatoria. Inoltre, con la soppressione dell'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, decade l'obbligo di allegare agli atti di trasferimento le dichiarazioni di conformità degli impianti.

27/05/2008
ICI PRIMA CASA: ABOLITA GIA' DAL 2008

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Con il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 il Governo dispone l'abolizione dell'ICI sulla prima casa già a partire dal 2008.
L'articolo 1, comma 1 reca infatti: "A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo."
Il comma 2 precisa altresì che "Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992."
Per abitazione principale si intende, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, "(...) quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente." Peraltro pare corretto inserire nella determinazione della base imponibile dell’abitazione principale, oggetto di esenzione, anche le sue eventuali pertinenzeche il regolamento comunale considera come tali ai fini ICI.

09/04/2008
IL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LVO. n. 81 DEL 9 APRILE 2008)

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Con il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 entra in vigore il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento comprende 306 articoli. In questa sede è utile fare una breve panoramica sulle prossime scadenze introdotte dal provvedimento.

L'articolo 306 stabilisce che "Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti." Pertanto i datori di lavoro avranno tempo fino al 29 luglio per provvedere alla valutazione dei rischi ed agli adempimenti conseguenti.

L'articolo 2 definisce la valutazione dei rischi come "valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;".

Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi, e il documento redatto a conclusione della valutazione deve avere data certa e contenere (art. 28, comma 2):
  • a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
  • c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Molto aspri i meccanismi sanzionatori: eccone alcuni esempi.
Il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi e non elabora il relativo documento è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro. Se la mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del documento riguarda industrie che utilizzano sostanze pericolose, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende per la fabbricazione di esplosivi e industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di valutazione dei rischi secondo la procedura prevista o se il documento stesso risulta incompleto o carente.

07/04/2008
VINCOLO IDROGEOLOGICO: SOPPRESSIONE DEL COMITATO REGIONALE OO.PP. E DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

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La legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 (soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 7 febbraio 2008, ed entrata in vigore il 7 aprile scorso, ha disposto la modifica dell'art. 18 della legge regionale 21 marzo n. 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici). La modifica introdotta con la l.r. 6/2008 comporta quindi che gli interventi e le opere previste dalla l.r 54/75 art. 2, comunque finanziate, non siano più soggette al procedimento autorizzativo previsto dalla legge regionale n. 45/89. Si veda in proposito la circolare esplicativa.

Le tipologie di opere previste dall'art. 2 della L.R. 54/75 sono le seguenti:
  • opere di sistemazione idraulico-forestale;
  • rimboschimenti e rinsaldamenti di terreni e opere costruttive immediatamente connesse;
  • ricostituzione di boschi deteriorati;
  • lavori di difesa contro la caduta di valanghe;
  • opere di difesa degli abitati;
  • opere idrauliche di 4a e 5a categoria e non classificate ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modifiche ed integrazioni;
  • lavori di difesa di abitati e di strade provinciali e comunali da frane e corrosioni di fiumi e torrenti, ai sensi della legge 30 giugno 1904, n. 293 e successive modifiche ed integrazioni;
  • opere di consolidamento e trasferimento di abitati, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

28/02/2008
PROROGHE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PER EFFETTO DEL "MILLEPROROGHE"

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Prorogato al 28 luglio 2008 il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale per i fabbricati ex rurali o mai dichiarati inseriti negli elenchi pubblicati.

L'articolo 26-bis della Legge 28 febbraio 2008, n. 31 (conversione in legge del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248), reca "Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale". Il testo dell'articolo è il seguente:
1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi".
2. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007".
3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzione.


22/01/2008
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI: LE NOVITA' DEL DM 37/2008

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Il nuovo decreto 37/2008 trova applicazione relativamente agli impianti posti a servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
A tal fine si intendono impianti quelli elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento, idrici e sanitari, distribuzione di gas di qualunque tipo, impianti di sollevamento e di protezione antincendio.
Le novità più importanti riguardano la progettazione degli impianti. L'articolo 5 stabilisce che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti debba essere redatto un progetto, da depositare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune contestualmente alla presentazione del progetto edilizio.
Il progetto è redatto da un professionista abilitato nei seguenti casi:
  • utenze elettriche condominiali e utenze domestiche singole con potenza superiore a 6kW o relative a unità abitative con superficie superiore a 400 mq;
  • impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo;
  • impianti elettrici relativi a immobili adibili ad attività produttive, al commmercio, al terziario, con tensione maggiore di 1000V o con impianto a bassa tensione di potenza superiore a 6kW, o con superficie superiore a 200 mq;
  • impianti elettrici relativi a unità provviste di ambienti soggetti a normativa CEI;
  • impianti radiotelevisivi in coesistenza con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  • impianti di riscaldamento dotati di canne fumarie ramificate;
  • impianti di climatizzazione con potenzialità frigorifera superiore a 40.000 frigorie/ora;
  • impianti relativi alla distribuzione di gas combustibili con portata termica superiore a 50kW o impianti relativi a gas medicali;
  • impianti di protezione antincendio se inseriti in un'attività soggetta al rilascio del CPI.
Negli altri casi, in alternativa al progetto redatto da un tecnico abilitato, lo stesso può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Al termine dei lavori l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
Il committente, entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore copia della dichiarazione di conformità. Decorso tale termine, il distributore è tenuto a sospendere la fornitura.
Altra importante novità riguarda i trasferimenti di proprietà. Il proprietario è infatti obbligato a conservare la documentazione amministrativa e tecnica e, in caso di trasferimento dell'immobile, la consegna all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato la dichiarazione di conformità.

01/01/2008
LA COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI ALLE AZIENDE FORNITRICI ENERGIA ELETTRICA, SERVIZI IDRICI E GAS

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Con provvedimento N. 2008/24506, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato i termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas. Tale adempimento era stato introdotto con provvedimento del 2 ottobre 2006, pubblicato nella G. U. del 23 ottobre 2006 n. 247.

Per il cittadino tale adempimento consiste nella compilazione di una apposita scheda, su richiesta dell'azienda che eroga il servizio/fornitura. Si rammenta che tale scheda va compilata in ogni sua parte, ponendo particolare attenzione ai dati catastali.
  • Se si è in possesso di una visura catastale aggiornata, si dispone di tutti i dati necessari (codice del comune, foglio, particella, subalterno, ecc).
  • Se non si dispone di una visura è possibile estrarre i dati necessari direttamente online, attraverso il servizio di consultazione rendite catastali fornito dall'Agenzia del Territorio.
  • In caso di dubbio sul codice nazionale, è possibile scaricare l'elenco dei comuni d'italia.

01/01/2008
IVA IN EDILIZIA: PROROGATA FINO AL 2010 L'ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 10%

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Il comma 18 della Legge finanziaria 2008 reca: "è prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008". In altre parole tale disposizione proroga l'applicazione dell'IVA nella misura agevolata del 10% per il triennio 2008-2010.
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza sull'argomento. L'aliquota IVA da applicarsi in edilizia si differenzia secondo tre fattispecie:
  • aliquota ridotta al 4% (parte II del DM 28/02/1985).
  • aliquota ridotta al 10% (comma 18 della Legge Finanziaria 2008, che ha prorogato quanto disposto dall'Art. 7, comma 1, lettera b, della Legge 23/12/1999 N. 488 - Legge Finanziaria 2000);
  • aliquota ordinaria del 20%;
L'applicazione delle aliquote del 4% e del 10% è subordinata all'esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, di cui all'art. 31, primo comma, lettere a-b-c-d della Legge 05/08/1978 n. 457, vale a dire: a) interventi di manutenzione ordinaria Quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
b) interventi di manutenzione straordinaria Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo Quelli rivolti a conservare l'organismo edilzio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi compredono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio
d) interventi di ristrutturazione edilizia Quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti
La fattispecie relativa all'applicazione dell'aliquota del 4% riguarda l'esecuzione delle opere e degli impianti nei seguenti casi:
  • fabbricati e/o porzioni di fabbricati di cui all'art 13 della Legge 02/07/1949 n. 408 Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso (...), resi a soggetti che costruiscono immobili per la successica rivendita, comprese cooperative edilizie e relativi consorzi;
  • abitazioni "non di lusso" ai sensi del D.M. 02/08/1969 vai alla norma... rese al proprietario per il quale costituiscono "prima casa";
  • case rurali di cui al punto 21-bis della tabella "A", parte II allegata al D.P.R. n. 633/1972;
  • interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.
La richiesta di applicazione delle aliquote del 4% o del 10% deve essere formulata all'impresa appaltatrice e/o alla ditta fornitrice mediante formale richiesta sottoscritta dal committente:

Richiesta di applicazione IVA 4% per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto in edilizia

Richiesta di applicazione IVA 4% per cessione di beni destinati all'edilizia

Richiesta di applicazione IVA 10% per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto in edilizia

Richiesta di applicazione IVA 10% per cessione di beni destinati all'edilizia

28/12/2007
FABBRICATI EX RURALI

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I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili iscritti al Catasto terreni presenti nelle liste pubblicate devono provvedere a dichiarare gli immobili presenti su esse al Catasto Edilizio Urbano entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella G.U. riportato in corrispondenza dell'immobile interessato. Si precisa, infatti, che a seguito della perdita dei requisiti di ruralità i possessori dell'immobile hanno l'obbligo di presentare denuncia di nuova costruzione urbana in catasto. La denuncia deve essere predisposta a firma di un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti.

In particolare il cittadino deve provvedere a:
  • verificare la presenza di immobili di cui è titolare negli elenchi pubblicati;
  • presentare la denuncia di nuova costruzione urbana in catasto incaricando un tecnico abilitato.
ATTENZIONE! Occorre preliminarmente verificare che il fabbricato non rientri nelle particolari situazioni che non comportano adempimenti di parte:
  • l'immobile sia già censito al catasto edilizio urbano;
  • l'accatastamento dell'immobile sia avvenuto successivamente alla pubblicazione del comunicato in G.U.;
  • il fabbricato è stato demolito;
  • il fabbricato è un rudere;
  • non esista alcun fabbricato sul terreno indicato;
  • la tipologia di immobile non richieda denuncia al Catasto edilizio urbano (immobile ad uso strumentale quale stalla, magazzino agricolo, sede dell'attività agricola, agriturismo, ecc…)
In tutti questi casi non è necessario presentare la denuncia di nuova costruzione urbana, ma è sufficiente inviare una specifica segnalazione all'Ufficio provinciale competente dell'Agenzia del Territorio, compilando l'apposito modello di segnalazione anomalie.


> ULTIMI DOCUMENTI INSERITI

RISOLUZIONE N. 110/E del 23 aprile 2009
Può beneficiare dell’esenzione dall'Imposta sulle successioni e donazioni il trasferimento dell’azienda in trust a condizione che la costituzione del vincolo di destinazione sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente e siano rispettati tutti gli altri presupposti previsti dall’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/90. Così ha precisato l’Agenzia delle Entrate.

Legge del 09/04/2009 n. 33
È stato convertito in legge il decreto legge n. 5/09 che fissa nuove misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. In particolare, sono previsti incentivi per la sostituzione di autovetture e autoveicoli e per l'acquisto di veicoli ecologici; nonché detrazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

RISOLUZIONE N. 99/E del 08 aprile 2009
Spese incrementative per ristrutturazione di immobile - Con risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, ai fini dell’imposizione diretta e indiretta, sulle spese sostenute da un professionista per la ristrutturazione di un immobile acquisito a titolo gratuito

decreto 25 marzo 2009
Sono stati approvati i nuovi bollettini di conto corrente postale per il versamento dell’Ici.

RISOLUZIONE N. 77/E del 24 marzo 2009
Cessione di quota di fabbricato - Detrazione per spese di ristrutturazione - Nel caso di rate residue per lavori di recupero del patrimonio edilizio, è trasferibile il diritto alla detrazione Irpef del 36 per cento a colui che acquista una quota dell'immobile a condizione che possieda già la restante parte di proprietà. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate.

Decreto 23 marzo 2009
Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati - Con decreto del 23 marzo 2009 sono stati aggiornati ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

RISOLUZIONE N. 72/E del 23 marzo 2009
Trasferimento di aree comprese nel piano insediamenti produttivi - I benefici previsti ai fini delle imposte indirette non possono applicarsi all’atto di trasferimento di un’area compresa nel piano insediamenti produttivi, su cui l’acquirente abbia già costruito, a proprie cure e spese, un opificio. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate.


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Fabbricati non dichiarati ed ex rurali
Elenco dei fabbricati non dichiarati e dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità

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Guida alle agevolazioni per il risparmio energetico

Guida su adempimenti e agevolazioni per il condominio

Guida alla registrazione del contratto di locazione

Guida alla compravendita della casa

Guida alle agevolazioni fiscali sui mutui


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Modello 1 (denuncia contratto di locazione)

Comunicazione di cessione di fabbricato

Modello 69 (richiesta registrazione)

Modulo segnalazione anomalie fabbricati rurali

Allegato alla circolare esplicativa D.G.R. 61-11017 del 17/11/2003

Allegato alla circolare esplicativa D.G.R. 61-11017 del 17/11/2003

Modello 3SPC

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