| Codice Deontologico

I - Principi
Art. 1 - Le regole deontologiche, contenute nei successivi articoli, costituiscono
integrazione delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'esercizio della
professione di geometra, che si concreta in attività di indubbia rilevanza sociale e si
svolge sotto la vigilanza dei Consigli dei Collegi provinciali e circondariali e del
Consiglio Nazionale.
A detti organi è demandato il compito di vigilare e fare osservare le regole in questione
e di irrogare, una volta accertatane la violazione, le pene disciplinari previste dal
Regolamento professionale vigente.
Tali regole devono essere scrupolosamente osservate nell'esercizio della professione da
tutti gli iscritti all'Albo dei geometri operanti sul territorio nazionale.
L'osservanza di tali regole non esime peraltro il professionista dal conformare il proprio
comportamento a quelle altre norme consuetudinarie di etica, ancorchè non codificate.
Anche il geometra che esercita la professione all'estero è tenuto a rispettare le
seguenti regole deontologiche, salva sempre l'osservanza di quelle vigenti nel Paese che
lo ospita.
II - Doveri generali
Art. 2 - Il geometra deve fornire chiaro esempio di rettitudine e di specchiata
condotta civile e morale anche fuori dall'esercizio della professione in modo da mantenere
alto il decoro proprio della categoria.
Art. 3 - Il geometra deve curare l'aggiornamento della propria preparazione
professionale mediante acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie che la
riguardano. Le specializzazioni in determinate materie non possono andare a scapito della
complessiva competenza professionale.
Il geometra deve poter rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme
assicurative, per i rischi inerenti all'esercizio della professione.
Art. 4 - Il geometra che svolge un incarico per conto di amministrazioni ed enti
pubblici, e fa parte di commissioni giudicatrici o consultive, esercita un mandato
politico od una funzione amministrativa, non deve in alcun modo avvalersene per accrescere
la propria clientela o per trarne un qualsiasi vantaggio per se o per altri.
Art. 5 - Il geometra non deve in nessun caso procurarsi clientela millantando
influenze presso persone od Enti, mettendo in atto forme di sleale concorrenza o mediante
azioni che non possano comunque definirsi corrette.
Art. 6 - Il geometra deve sempre assolvere i propri doveri professionali col
massimo scrupolo ed impegno.
Art. 7 - Il geometra è tenuto all'osservanza del segreto professionale che può
invocare anche qualora, ricoprendo l'ufficio di consulente tecnico, sia citato in giudizio
per deporre su quanto sia pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione. In
nessun caso deve trarre profitto da quanto è stato posto a sua conoscenza dal committente
nell'ambito dell'incarico ricevuto.
Art. 8 - Il geometra non deve sottoscrivere con la propria firma e convalidare con
il proprio timbro professionale atti redatti e prestazioni fornite da terzi.
E' tenuto, quando una prestazione è stata svolta collegialmente, ad indicare i nominativi
e le mansioni svolte dagli altri professionisti.
Art. 9 - Il geometra deve concordare preventivamente e sotto ogni aspetto i
rapporti di collaborazione anche in forma associata con altri professionisti, nel rispetto
delle norme che regolano la materia.
Deve comunque risultare, anche pubblicamente, il preciso ruolo professionale di ciascuno
dei professionisti associati, che vanno indicati con i loro nomi e qualifiche
professionali nelle intestazioni degli elaborati, nella targa di studio e in ogni altra
sede.
Art. 10 - Il geometra deve astenersi dall'assumere incarichi di consulenza tecnica
o arbitrali in vertenze contro chi sia contemporaneamente suo cliente per altri affari.
Il geometra deve astenersi dall'accettare incarichi di consulenza giudiziale nelle
vertenze in cui egli sia stato precedentemente consulente di parte ed in ogni altro caso
in cui esistono gravi ragioni di convenienza.
Il geometra consulente tecnico di parte in giudizio deve ispirare il proprio comportamento
alla fondamentale esigenza etica di non arrecare pregiudizio alla verità.
Il geometra che, in qualità di consulente del giudice, si rendesse responsabile di colpa
grave nella esecuzione degli atti richiestigli, sarà sottoposto per gli stessi fatti a
procedimento disciplinare da parte del Consiglio del Collegio presso cui è iscritto.
Art. 11 - Il geometra che nell'esercizio del mandato peritale contragga pattuizioni
di cointeressenza con qualsiasi delle parti contrapposte, o con terzi, è passibile di
procedimento disciplinare.
Art. 12 - Il geometra non deve essere cointeressato in imprese di costruzioni o in
aziende commerciali che eseguono lavori e forniture connessi agli incarichi a lui
affidati; non può percepire interessenze, mediazioni o altri compensi da terzi per
appalti o commesse dipendenti da incarichi a lui conferiti.
Art. 13 - Il geometra è tenuto a rispettare la normativa prevista per la
determinazione del compenso. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
all'importanza della prestazione a al decoro della professione.
Art. 14 - Il geometra è tenuto a compilare sempre e per ciascun incarico una
specifica chiara e dettagliata, sia per le prestazioni che per le spese.
Il geometra non può prestare la propria opera gratuitamente, ma ciò non deve in alcun
modo costituire mero atto di emulazione.
III - Doveri verso gli organi di categoria e verso i colleghi
Art. 15 - Il geometra iscritto all'Albo è tenuto ad osservare i deliberati emanati
dagli organi della categoria nell'ambito dei loro compiti istituzionali, a fornire
chiarimenti e documentazione da essi richiesti e, in particolare, a collaborare e
partecipare con essi per il raggiungimento dei comuni fini di promozione e di tutela della
categoria.
Art. 16 - Il geometra è tenuto a prestare al Consiglio del Collegio la più ampia
collaborazione al fine di consentirgli di esercitare nel modo più efficace il potere -
dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, nel
quadro della tutela e della migliore qualificazione del prestigio e del decoro della
categoria.
Il geometra è, inoltre, tenuto:
a) a comunicare al Consiglio del Collegio l'esistenza del proprio recapito e relative
variazioni;
b) a informare il Consiglio del Collegio di problemi di generale rilevanza per l'attività
professionale, specialmente nei rapporti con gli Uffici pubblici, astenendosi nel
frattempo dall'intraprendere iniziative personali.
I geometri componenti dei Consigli dei Collegi devono adempiere al loro ufficio con
disponibilità e obiettività, cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte
del Consiglio del Collegio dei poteri - doveri di vigilanza controllo e disciplinari, e
delle altre attribuzioni ad esso demandate. Essi devono partecipare in modo effettivo alla
vita e ai problemi della categoria, e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra
i geometri, stimolando la loro collaborazione e partecipazione, anche mediante un ricambio
delle cariche.
Art. 17 - Al geometra è fatto divieto di partecipare a concorsi per opere o per
incarichi di natura professionale, quando le condizioni poste dal relativo bando siano
state giudicate dagli organi istituzionali della categoria pregiudizievoli per il decoro
della professione.
Art. 18 - Il geometra è tenuto a comportarsi, nei rapporti con il Consiglio
Nazionale, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà propri
dell'appartenenza alla categoria, per consentire ad esso di perseguire nei modi più
efficaci le finalità istituzionali nell'interesse generale.
Art. 19 - Il geometra deve intrattenere con i colleghi e altri professionisti
rapporti professionali improntati alla massima correttezza, cordialità, chiarezza e
lealtà ed al reciproco rispetto; deve dimostrare nei loro confronti comprensione e
tolleranza al fine di evitare ogni motivo di contrasto.
Il geometra che per motivi di natura professionale o per opposti interessi è in
disaccordo con un collega o un altro professionista è tenuto a darne notizia al
Presidente del Collegio del Consiglio per ricercare soluzioni di conciliazione.
A titolo esemplificativo costituiscono casi di violazione dei principi di comportamento
suddetti:
- non informare il collega, con al dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni
nei quali si ritenga che egli sia incorso;
- esprimere di fronte al cliente in qualunque forma valutazioni critiche sull'operato o
sul comportamento in genere dei colleghi, salvi i rilievi tecnici necessari per la
corretta esecuzione della prestazione;
- iniziare o proseguire in prestazioni demandate o già in corso presso colleghi, senza
previamente informarli e senza adoperarsi per fare ad essi ottenere i compensi
eventualmente spettanti (sostituisce gli artt. 23 e 25);
- non presentarsi sistematicamente a scambi di opinioni e di informazioni con i colleghi.
Art. 20 - Il geometra deve intrattenere con i propri collaboratori, siano essi
dipendenti che praticanti, rapporti professionali improntati alla massima correttezza,
cordialità, chiarezza e lealtà ed al reciproco rispetto. Ai medesimi collaboratori, il
geometra, tra l'altro, assicurerà condizioni di lavoro adeguate ai compiti cui debbono
attendere.
Il geometra, inoltre deve evitare di valersi della collaborazione di persone che
esercitano abusivamente la loro attività.
In particolare, nei rappoti con i praticanti il geometra è tenuto a prestare in modo
disinteressato il proprio insegnamento professionale ed a compiere quanto necessario per
assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica, nel modo "effettivo e
continuativo" prescritto dalle direttive emanate dal Consiglio Nazionale; particolare
cura egli deve porre per l'insegnamento delle norme fondamentali della professione e dei
principi di deontologia professionale.
Art. 21 - Il geometra non deve costituire o far parte di associazioni che svolgano
funzioni in contrasto con quelle degli Organi di categoria.
Art. 22 - Il geometra non deve in alcun modo promuovere azioni sleali con scritti o
parole allo scopo di allontanare la clientela da colleghi o altri professionisti per
sostituirsi ad essi nell'incarico.
Art. 23 - Il geometra, che nell'espletamento del proprio mandato si sia comunque
servito dell'opera di altro collega o di un altro professionista, ha il dovere di
garantirgli il pagamento delle competenze.
Art. 24 - Il geometra deve astenersi dal recare danno in qualunque modo agli
interessati ed alla reputazione dei colleghi e mai, anche nelle perizie, negli arbitrati e
nelle relazioni di collaudo, si pronunzierà, pur nel rispetto della verità, in maniera
lesiva della dignità del collega cui si trovi contrapposto.
Art. 25 - E' vietata ogni forma di pubblicità in contrasto con lo svolgimento
corretto e decoroso della professione
IV - Doveri verso il cliente
Art. 26 - Il geometra contrae col proprio cliente un rapporto strettamente personale e
fiduciario e come tale deve essere improntato alla massima chiarezza e trasparenza.
Assunto l'incarico, sempre che questo sia compatibile con le regole della morale, del
diritto e della professionalità, è tenuto ad eseguirlo di persona con la massima
diligenza.
Nelle mansioni di non stretta e personale pertinenza può valersi di sostituti o di
collaboratori e di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità.
Il geometra constata, durante lo svolgimento del rapporto professionale, l'insorgenza di
insanabili conflitti di interesse con il proprio cliente, deve immediatamente recedere
dall'incarico.
Art. 27 - Il geometra nell'esecuzione dell'incarico deve compiere le sole
prestazioni che gli sono state richieste ed eventualmente quelle che, a suo prudente
giudizio, ritiene indispensabili ad assicurare anche il contenimento delle spese a carico
del cliente.
Art. 28 - Il geometra che, in dipendenza della sua attività professionale, abbia
per qualsiasi titolo presso di sè denaro di terzi, deve essere sempre pronto a fornire
immediata, precisa e dettagliata resa di conto.
Art. 29 - Il geometra può recedere dall'incarico professionale solo per giusta
causa, ma deve farlo curando di non danneggiare gli interesse del cliente e degli altri
professionisti eventualmente interessati, dandone tempestiva e motivata notifica.
V - Doveri verso la pubblica autorità
Art. 30 - Il geometra che è riconosciuto penalmente responsabile in dipendenza
dell'esercizio di un servizio pubblico o di pubblica necessità è soggetto per gli stessi
fatti al giudizio del Consiglio del Collegio presso cui è iscritto, incorrendo nelle pene
disciplinari previste dal regolamento professionale.
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