Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2002 n. 38-7278 D.M. 21 settembre 1984, art. 2 - Delimitazione aree di rilevante interesse
paesaggistico e ambientale. Disposizioni A relazione dell’Assessore Vaglio Premesso che: - Numerosi Decreti Ministeriali, (78, in Piemonte, che interessano territori
di 262 comuni) emanati in attuazione dell’articolo 2 del D.M. 21 settembre 1984
e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1985, n. 298, avevano
delimitato aree dichiarate di rilevante interesse paesaggistico ambientale, e
per le quali era previsto un vincolo di inedificabilità assoluta; - la Regione Piemonte e molti comuni interessati hanno sempre avuto
incertezze nel riconoscere natura giuridica, efficacia e vigenza di tali
decreti, comunemente noti come “galassini”, in quanto emanati ben oltre la data,
perentoria, del 6 settembre 1985; - la conseguenza della tardività nell’emanazione del provvedimento, infatti,
non solo li aveva privati certamente della valenza di inedificabilità assoluta,
ma ne aveva anche messo in dubbio, secondo molte interpretazioni, anche la
residua capacità di individuarli come aree sottoposte a vincolo paesaggistico,
fatto che impone di far precedere, al loro interno, il rilascio di concessioni
edilizie dall’Autorizzazione prevista dalla legge 1497/1939 (oggi sostituita dal
Testo Unico 29 ottobre 1999, n. 490). Rilevato che: - i comportamenti amministrativi nei confronti di tali Decreti sono stati
incerti, oscillanti nel tempo, spesso con opposte indicazioni ed interpretazioni
da parte della Regione e degli organi dello Stato; - acclarata infatti, anche in seguito a pronunce della Corte Costituzionale,
la loro non idoneità ad imporre vincoli di inedificabilità assoluta, si fece
strada ben presto anche la convinzione che i provvedimenti in questione non
fossero idonei nemmeno a creare nuovi vincoli paesaggistici; - in conseguenza, dal 30 luglio 1986, con circolare n. 16/PET del Presidente
della Giunta Regionale si certificò la non vigenza in Piemonte dei decreti in
questione e gli uffici della Giunta, preposti per delega dello Stato al rilascio
dell’Autorizzazione preventiva, cessarono di emettere tali provvedimenti. Dato atto che: - successivamente, e per quasi dieci anni, i “galassini” sono stati
effettivamente e pacificamente considerati da tutti, in Piemonte, non operanti;
- solo a partire dal 1996, su sollecitazione di un Tribunale che, a fini
penali, doveva definire la natura di un “galassino” fu richiesto nuovamente al
Ministero e alla Soprintendenza competenti un parere sulla vigenza e sulla
natura dei vincoli, tardivamente istituiti con il citato Decreto Ministeriale;
- in quell’occasione il Ministero fece conoscere il suo orientamento sulla
vicenda e la sua adesione alle interpretazioni che ritenevano i “galassini”
parzialmente vigenti in Piemonte, limitatamente agli effetti, in sostanza, di
aree con vincolo paesaggistico; - anche questa interpretazione, non del tutto convincente e fortemente
contestata è stata rimessa in discussione per l’entrata in vigore del Testo
Unico sui Beni Culturali, approvato con Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.
490; - il Governo, recentemente, ha chiesto un parere sulla vicenda al Consiglio
di Stato che, in Adunanza Generale dell’undici aprile 2002, ha concluso
confermando la parziale vigenza dei “galassini”, limitatamente all’effetto di “
dichiarazione di notevole interesse pubblico” che comporta per i proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni così individuati l’obbligo
“di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che
intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione”. Dato ancora atto che: - la Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali per il Piemonte, con
lettere inviate a tutti i comuni ricadenti nei “galassini” fin dal novembre del
2000, aveva riaffermato la vigenza del vincolo, contestando le tesi della Giunta
Regionale; - in seguito a tale presa di posizione alcuni comuni hanno richiesto le
preventive autorizzazioni alla Soprintendenza, che le ha rilasciate, nonostante
la competenza per materia sia della Regione; - le conseguenze del quasi ventennale conflitto sull’interpretazione della
valenza giuridica dei “galassini” tra Stato e Regione Piemonte ricadono sui
cittadini, incolpevolmente esposti, se seguono le indicazioni della Regione, al
rischio di essere sottoposti a procedimento penale e all’irrogazione di sanzioni
amministrative, senza che la Regione possa, per motivi procedurali, affiancarli
negli eventuali contenziosi; - si rende necessario quindi, anche e soprattutto per tutelare i cittadini,
riportare a normalità e chiarezza amministrativa il regime dei vincoli in
questione. Considerato che: - l’Assessorato ai Beni Ambientali, anche al fine di accertare la dimensione
delle aree in discussione, ha analizzato la sovrapposizione sui “galassini” di
altri analoghi vincoli, vigenti e comportanti il preventivo rilascio di
autorizzazione paesaggistica; - risulta che i “galassini” riguardano il 14% del territorio regionale
(372.207 ettari sui 2.538.298 dell’intera Regione), ma di questi 372.207 ettari
solo il 20% (pari a 74.810 ettari) è tutelato esclusivamente dai Decreti, in
assenza di altri vincoli di tutela ambientale; - le aree in esame inoltre, sotto i profili urbanistici e paesaggistici,
riguardano nella maggior parte aree di fondovalle con destinazione agricola, e
solo in pochi casi aree già fortemente compromesse da insediamenti residenziali
e produttivi, per i quali comunque i Piani Territoriali prevedono la formazione
di Piani Paesistici, ed i Piani Regolatori approvati hanno prestato particolare
attenzione alla tutela dei luoghi; - la conferma di tale attenzione è leggibile anche nelle conclusioni di
un’indagine congiunta tra uffici della Regione e della Soprintendenza,
effettuata a campione su alcune aree delimitate dai “galassini” che riconosce
alle opere realizzate il “.. rispetto dell’integrità territoriale abitualmente
perseguita al momento dell’apposizione sul territorio di un vincolo di tutela”.
-il citato parere dell’undici aprile 2002 dell’Adunanza Generale del
Consiglio di Stato, pur confermando la parziale vigenza dei “galassini”, e
l’obbligo, per i proprietari, di ottenere dalla Regione preventiva
autorizzazione per qualunque opera intendano eseguire su tali beni, ha
modificato precedenti orientamenti delle diverse Sezioni del Consiglio di Stato,
ammettendo, in mancanza di espresso divieto normativo, la possibilità di
rilasciare autorizzazioni in sanatoria; -anche le sanzioni amministrative non sono applicabili nei casi in esame, non
essendo rilevabile nella mancanza della preventiva autorizzazione, visti i
contraddittori orientamenti dottrinali e giurisprudenziali e le indicazioni
emanate dalla stessa Regione, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa che,
secondo i principi generali del nostro ordinamento, deve connotare l’azione
sanzionabile. Pertanto la Giunta Regionale: - con riserva di ulteriori iniziative finalizzate ad approfondire, anche nel
merito, la fondatezza delle individuazioni delle dichiarazioni di “notevole
interesse pubblico” di molti “galassini” ed a promuoverne la modifica; - ancorché non convinta delle argomentazioni addotte dal Governo a sostegno
della parziale vigenza dei vincoli, intendendo comunque porre fine, per le
considerazioni espresse, ai conflitti interpretativi sulla vicenda, con una
soluzione che tuteli però i cittadini incolpevoli almeno dalle conseguenze
amministrative della vicenda a voti unanimi, resi nei modi di legge, delibera Di prendere atto, al fine di concludere la controversia sulle questioni di
principio e ricostituire una prassi amministrativa condivisa, per i motivi
sopraddetti, dell’interpretazione data dal Governo sulla parziale vigenza, in
Piemonte, dei vincoli posti in essere dai “galassini”. Di incaricare l’Assessore competente ad assumere tempestivamente, le
iniziative per informare i comuni interessati della necessità, in futuro, di
ripristinare la richiesta alla Regione della preventiva Autorizzazione
paesistica sulle aree in questione. Di stabilire che, per i motivi considerati, se fosse richiesto
all’Assessorato ai Beni Ambientali di autorizzare in sanatoria interventi
tutelati unicamente da un vincolo “galassino”, il rilascio dell’Autorizzazione
avverrà, da parte della Regione, senza irrogazione di sanzioni amministrative.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. (omissis)