LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 24-09-2004
REGIONE LIGURIA

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2004 N. 5 RECANTE DISPOSIZIONI REGIONALI IN ATTUAZIONE DEL D.L. 269/2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI CONCERNENTI IL RILASCIO DI SANATORIA DEGLI ILLECITI URBANISTICO-EDILIZI.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 8
del 29 settembre 2004
Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga
la seguente legge regionale:

 

 

ARTICOLO 1

(Modifiche all’articolo 6)

1. All’articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 
(disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 
settembre 2003 n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo 
sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici", 
come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e 
modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 "Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato 
- legge finanziaria 2004", concernenti il rilascio della sanatoria 
degli illeciti urbanistico - edilizi) sono apportate le modificazioni 
contenute nei commi seguenti.

2. Nel comma 1 il termine del “30 settembre 2004” è sostituito 
dal seguente: ”31 dicembre 2004”.

3. Nel comma 4 il termine del “30 settembre 2004” è sostituito 
dal seguente: ”31 dicembre 2004”.

4. Nel comma 6 è aggiunto il seguente periodo: 
“In caso di mancata presentazione dell’attestazione di cui al 
comma 4, il Comune pronuncia la reiezione delle istanze di 
condono ed irroga i conseguenti provvedimenti sanzionatori 
previsti dalla vigente legislazione in materia”.

5. Il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7.	Relativamente ai procedimenti di sanatoria di cui al comma 
1 le istanze di condono si intendono assentite decorso il 
termine perentorio di un anno dalla completa integrazione della 
documentazione essenziale e dall’integrale versamento di tutte 
le somme dovute a titolo di oblazione, di oneri di costruzione e 
di indennità pecuniaria da parte dell’interessato di cui 
all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 
(codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 
10 della legge 6 luglio 2002 n. 137).
L’intervenuta formazione del provvedimento tacito di condono 
edilizio è attestata dal Comune entro trenta giorni dalla richiesta 
dell’interessato”.

6. Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
“8.	I Comuni ricorrono alla conferenza dei servizi di cui agli 
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 
successive modificazioni e integrazioni per la definizione dei 
procedimenti di sanatoria edilizia di cui al comma 1 il cui iter 
istruttorio non sia ancora concluso alla data di entrata in vigore 
della presente legge per carenza:
a) dei pareri di cui all’articolo 32 l. 47/1985 e successive 
modificazioni diversi da quelli inerenti la tutela dell’assetto 
idraulico, idrogeologico e delle falde acquifere;
b) dei nulla-osta, concessioni d’uso, deroghe, autorizzazioni o 
assensi, comunque denominati, previsti dalla vigente 
normativa e facenti capo ad Amministrazioni od Enti diversi dal 
Comune.”.

7. Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:
“9.	I Comuni devono definire le pratiche di condono edilizio di 
cui al comma 8 entro il termine perentorio stabilito al comma 7. 
Per l’istruttoria delle ridette pratiche si applicano i medesimi 
diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come 
disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le 
corrispondenti fattispecie di opere edilizie, incrementabili fino 
ad un massimo del 10 per cento.”.

 

 

ARTICOLO 2

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Formula Finale:

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.


Data a Genova, addì 24 settembre 2004



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