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ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 6)
1. All’articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5
(disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30
settembre 2003 n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici",
come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e
modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato
- legge finanziaria 2004", concernenti il rilascio della sanatoria
degli illeciti urbanistico - edilizi) sono apportate le modificazioni
contenute nei commi seguenti.
2. Nel comma 1 il termine del “30 settembre 2004” è sostituito
dal seguente: ”31 dicembre 2004”.
3. Nel comma 4 il termine del “30 settembre 2004” è sostituito
dal seguente: ”31 dicembre 2004”.
4. Nel comma 6 è aggiunto il seguente periodo:
“In caso di mancata presentazione dell’attestazione di cui al
comma 4, il Comune pronuncia la reiezione delle istanze di
condono ed irroga i conseguenti provvedimenti sanzionatori
previsti dalla vigente legislazione in materia”.
5. Il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Relativamente ai procedimenti di sanatoria di cui al comma
1 le istanze di condono si intendono assentite decorso il
termine perentorio di un anno dalla completa integrazione della
documentazione essenziale e dall’integrale versamento di tutte
le somme dovute a titolo di oblazione, di oneri di costruzione e
di indennità pecuniaria da parte dell’interessato di cui
all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
(codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002 n. 137).
L’intervenuta formazione del provvedimento tacito di condono
edilizio è attestata dal Comune entro trenta giorni dalla richiesta
dell’interessato”.
6. Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
“8. I Comuni ricorrono alla conferenza dei servizi di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e
successive modificazioni e integrazioni per la definizione dei
procedimenti di sanatoria edilizia di cui al comma 1 il cui iter
istruttorio non sia ancora concluso alla data di entrata in vigore
della presente legge per carenza:
a) dei pareri di cui all’articolo 32 l. 47/1985 e successive
modificazioni diversi da quelli inerenti la tutela dell’assetto
idraulico, idrogeologico e delle falde acquifere;
b) dei nulla-osta, concessioni d’uso, deroghe, autorizzazioni o
assensi, comunque denominati, previsti dalla vigente
normativa e facenti capo ad Amministrazioni od Enti diversi dal
Comune.”.
7. Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:
“9. I Comuni devono definire le pratiche di condono edilizio di
cui al comma 8 entro il termine perentorio stabilito al comma 7.
Per l’istruttoria delle ridette pratiche si applicano i medesimi
diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come
disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le
corrispondenti fattispecie di opere edilizie, incrementabili fino
ad un massimo del 10 per cento.”.
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