Risoluzione
25
del 25.02.05
OGGETTO
Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. jprima
casa'. Agevolazioni
TESTO Con l'istanza di interpello, concernente l'applicazione dell'agevolazione c.d. jprima casa', di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R 26 aprile 1986, n. 131, l'interpellante ha esposto il seguente QUESITO L'istante chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, dell'atto con il quale un soggetto, gia' titolare di un immobile ubicato nel territorio nazionale acquistato fruendo dell'agevolazione c.d. jprima casa', proceda all'acquisto di un'ulteriore porzione immobiliare - stanza di circa 17 mq. - parte di un alloggio limitrofo e confinante con quello gia' posseduto che costituisce ampliamento della c.d. jprima casa'. L'interpellante ritiene che nella fattispecie prospettata possa trovare applicazione il regime agevolato previsto per l'acquisto della jprima casa', vale a dire, l'imposta di registro nella misura del 3% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Fa presente che l'interpretazione restrittiva sostenuta dal Ministero delle Finanze a tal proposito - cfr. Risoluzione n. 310482 del 27-11-1989 - secondo cui, nell'ipotesi di acquisto di piu' unita' abitative, l'invocato beneficio puo' essere concesso limitatamente ad un solo cespite immobiliare, non e' condivisibile. L'interpellante, a sostegno della soluzione favorevole all'applicabilita' dei benefici, richiama numerose pronunce giurisprudenziali affermando, altresi', che ulteriori fattispecie, sostanzialmente similari a quella in questione, sono state ammesse alla fruizione del regime agevolato jprima casa'. Tra queste ultime, ad esempio, l'agevolazione e' stata riconosciuta per l'acquisto, con atti separati, dei diritti di nuda proprieta' ed usufrutto purche' relativi alla medesima prima abitazione e all'acquisto, con atti separati, delle pertinenze dell'abitazione principale. La tesi contraria - non applicabilita' dell'agevolazione - a parere dell'interpellante, risulterebbe in contrasto con la finalita' della normativa, tesa a facilitare l'accesso alla prima casa. PARERE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE Relativamente al quesito posto e' condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dall'interpellante. In proposito, si osserva che per poter fruire dell'agevolazione c.d. jprima casa' ai sensi della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R 26 aprile 1986, n. 131, oltre ai requisiti e alle condizioni previste dalla norma, l'acquirente deve dichiarare nell'atto di acquisto: 1. di avere la residenza nel territorio del comune ove e' ubicato l'immobile da acquistare o di volerla stabilire entro 18 mesi dall'acquisto; 2. di non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da comprare; 3. di non possedere in tutto il territorio nazionale, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, diritti di proprieta' o nuda proprieta', usufrutto uso e abitazione su altra casa acquistata con le agevolazioni fiscali. Al momento della richiesta del beneficio in esame, pertanto, risulta ostativa alla fruizione dello stesso, la titolarita' di altra casa di abitazione nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero, acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui la stessa e' posta. Nel caso concernente l'ampliamento della c.d. jprima casa', con riferimento al regime IVA, la scrivente al punto 2.2.13 della circolare n. 19/E del 1 marzo 2001, ha precisato che: "... l'agevolazione puo' essere applicata solo nel caso in cui i lavori effettuati rimangano contenuti nell'ambito del semplice ampliamento. Devono quindi ricorrere le seguenti condizioni: i locali di nuova realizzazione non devono configurare una nuova unita' immobiliare ne' devono avere consistenza tale da poter essere destinati a costituire una nuova unita' immobiliare; l'abitazione deve conservare, anche dopo l'esecuzione dei lavori di ampliamento, le caratteristiche non di lusso, determinate sulla base dei parametri dettati dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969". Nella fattispecie prospettata, come si evince dalla documentazione integrativa pervenuta alla scrivente in data 14 febbraio 2005, e in particolare dall'atto di compravendita, l'acquisto di una stanza da annettere alla jprima casa' di abitazione dell'acquirente costituisce ampliamento di un immobile gia' assoggettato al regime di favore e, pertanto, puo' rientrare tra le ipotesi ammesse al beneficio. Infatti, dall'atto allegato, oltre agli altri requisiti richiesti dalla norma di favore, risulta che: 1. la parte acquirente ha gia' la residenza nel Comune ove e' ubicato l'immobile che si acquista; 2. la stanza della superficie di circa diciassette metri quadrati e' stata oggetto di denuncia di variazione al Catasto Fabbricati del Comune di ........., al foglio.., particella ...., subalterno ...; 3. l'acquirente dichiara che la stanza acquistata costituisce jpiccolo ampliamento' della casa di abitazione non di lusso, allo scopo di realizzare un'unica unita' immobiliare; 4. l'acquirente dichiara, altresi', che il jpiccolo ampliamento' dell'abitazione non comporta la realizzazione di piu' abitazioni, sia pur unite, e che l'immobile risultante dal predetto ampliamento non presenta le caratteristiche di lusso, di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969. Del resto, la Suprema Corte di Cassazione, con riferimento all'acquisto contemporaneo di due appartamenti contigui destinati ad un'unica abitazione, - superando un consolidato e restrittivo orientamento ministeriale, in base al quale le agevolazioni fiscali trovano applicazione limitatamente all'acquisto di uno solo dei due cespiti immobiliari - ha ritenuto applicabile il regime di favore anche all'acquisto di alloggi "... risultanti dalla riunione di piu' unita' immobiliari che siano destinati dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un'unica unita' abitativa; sicche' il contemporaneo acquisto di due appartamenti non e' di per se' ostativo alla fruizione di tali benefici, purche' l'alloggio cosi' complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche (...) nella tipologia degli alloggi jnon di lusso'" (sentenza 22 gennaio 1998, n. 563). Pertanto, in un'ottica volta a favorire l'acquisto della jprima casa' e, entro certi limiti, anche gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della stessa, la scrivente ritiene che, nell'ipotesi di ampliamento di un immobile gia' posseduto - come nel caso prospettato di acquisto di una stanza contigua ad un immobile acquistato precedentemente dallo stesso soggetto con le agevolazioni - sia applicabile il regime di favore in presenza di tutte le condizioni previste. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ......, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.