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Codice deontologico del geometra Art. 1 - Le regole deontologiche, contenute nei successivi articoli, costituiscono integrazione delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'esercizio della professione di geometra, che si concreta in attività di indubbia rilevanza sociale e si svolge sotto la vigilanza dei Consigli dei Collegi provinciali e circondariali e del Consiglio Nazionale.
Art. 2 - Il geometra deve fornire chiaro esempio di rettitudine e di specchiata condotta civile e morale anche fuori dall'esercizio della professione in modo da mantenere alto il decoro proprio della categoria. Art. 3 - Il geometra deve curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie che la riguardano. Le specializzazioni in determinate materie non possono andare a scapito della complessiva competenza professionale. Il geometra deve poter rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i rischi inerenti all'esercizio della professione. Art. 4 - Il geometra che svolge un incarico per conto di amministrazioni ed enti pubblici, e fa parte di commissioni giudicatrici o consultive, esercita un mandato politico od una funzione amministrativa, non deve in alcun modo avvalersene per accrescere la propria clientela o per trarne un qualsiasi vantaggio per se o per altri. Art. 5 - Il geometra non deve in nessun caso procurarsi clientela millantando influenze presso persone od Enti, mettendo in atto forme di sleale concorrenza o mediante azioni che non possano comunque definirsi corrette. Art. 6 - Il geometra deve sempre assolvere i propri doveri professionali col massimo scrupolo ed impegno. Art. 7 - Il geometra è tenuto all'osservanza del segreto professionale che può invocare anche qualora, ricoprendo l'ufficio di consulente tecnico, sia citato in giudizio per deporre su quanto sia pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione. In nessun caso deve trarre profitto da quanto è stato posto a sua conoscenza dal committente nell'ambito dell'incarico ricevuto. Art. 8 - Il geometra non deve sottoscrivere con la propria firma e convalidare con il proprio timbro professionale atti redatti e prestazioni fornite da terzi.
Art. 9 - Il geometra deve concordare preventivamente e sotto ogni aspetto i rapporti di collaborazione anche in forma associata con altri professionisti, nel rispetto delle norme che regolano la materia.
Art. 10 - Il geometra deve astenersi dall'assumere incarichi di consulenza tecnica o arbitrali in vertenze contro chi sia contemporaneamente suo cliente per altri affari.
Art. 11 - Il geometra che nell'esercizio del mandato peritale contragga pattuizioni di cointeressenza con qualsiasi delle parti contrapposte, o con terzi, è passibile di procedimento disciplinare. Art. 12 - Il geometra non deve essere cointeressato in imprese di costruzioni o in aziende commerciali che eseguono lavori e forniture connessi agli incarichi a lui affidati; non può percepire interessenze, mediazioni o altri compensi da terzi per appalti o commesse dipendenti da incarichi a lui conferiti. Art. 13 - Il geometra è tenuto a rispettare la normativa prevista per la determinazione del compenso. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza della prestazione a al decoro della professione. Art. 14 - Il geometra è tenuto a compilare sempre e per ciascun incarico una specifica chiara e dettagliata, sia per le prestazioni che per le spese.
Art. 15 - Il geometra iscritto all'Albo è tenuto ad osservare i deliberati emanati dagli organi della categoria nell'ambito dei loro compiti istituzionali, a fornire chiarimenti e documentazione da essi richiesti e, in particolare, a collaborare e partecipare con essi per il raggiungimento dei comuni fini di promozione e di tutela della categoria. Art. 16 - Il geometra è tenuto a prestare al Consiglio del Collegio la più ampia collaborazione al fine di consentirgli di esercitare nel modo più efficace il potere - dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, nel quadro della tutela e della migliore qualificazione del prestigio e del decoro della categoria.
Art. 17 - Al geometra è fatto divieto di partecipare a concorsi per opere o per incarichi di natura professionale, quando le condizioni poste dal relativo bando siano state giudicate dagli organi istituzionali della categoria pregiudizievoli per il decoro della professione. Art. 18 - Il geometra è tenuto a comportarsi, nei rapporti con il Consiglio Nazionale, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà propri dell'appartenenza alla categoria, per consentire ad esso di perseguire nei modi più efficaci le finalità istituzionali nell'interesse generale. Art. 19 - Il geometra deve intrattenere con i colleghi e altri professionisti rapporti professionali improntati alla massima correttezza, cordialità, chiarezza e lealtà ed al reciproco rispetto; deve dimostrare nei loro confronti comprensione e tolleranza al fine di evitare ogni motivo di contrasto.
Art. 20 - Il geometra deve intrattenere con i propri collaboratori, siano essi dipendenti che praticanti, rapporti professionali improntati alla massima correttezza, cordialità, chiarezza e lealtà ed al reciproco rispetto. Ai medesimi collaboratori, il geometra, tra l'altro, assicurerà condizioni di lavoro adeguate ai compiti cui debbono attendere.
Art. 21 - Il geometra non deve costituire o far parte di associazioni che svolgano funzioni in contrasto con quelle degli Organi di categoria. Art. 22 - Il geometra non deve in alcun modo promuovere azioni sleali con scritti o parole allo scopo di allontanare la clientela da colleghi o altri professionisti per sostituirsi ad essi nell'incarico. Art. 23 - Il geometra, che nell'espletamento del proprio mandato si sia comunque servito dell'opera di altro collega o di un altro professionista, ha il dovere di garantirgli il pagamento delle competenze. Art. 24 - Il geometra deve astenersi dal recare danno in qualunque modo agli interessati ed alla reputazione dei colleghi e mai, anche nelle perizie, negli arbitrati e nelle relazioni di collaudo, si pronunzierà, pur nel rispetto della verità, in maniera lesiva della dignità del collega cui si trovi contrapposto. Art. 25 - E' vietata ogni forma di pubblicità in contrasto con lo svolgimento corretto e decoroso della professione Art. 26 - Il geometra contrae col proprio cliente un rapporto strettamente personale e fiduciario e come tale deve essere improntato alla massima chiarezza e trasparenza. Assunto l'incarico, sempre che questo sia compatibile con le regole della morale, del diritto e della professionalità, è tenuto ad eseguirlo di persona con la massima diligenza.
Art. 27 - Il geometra nell'esecuzione dell'incarico deve compiere le sole prestazioni che gli sono state richieste ed eventualmente quelle che, a suo prudente giudizio, ritiene indispensabili ad assicurare anche il contenimento delle spese a carico del cliente. Art. 28 - Il geometra che, in dipendenza della sua attività professionale, abbia per qualsiasi titolo presso di sè denaro di terzi, deve essere sempre pronto a fornire immediata, precisa e dettagliata resa di conto. Art. 29 - Il geometra può recedere dall'incarico professionale solo per giusta causa, ma deve farlo curando di non danneggiare gli interesse del cliente e degli altri professionisti eventualmente interessati, dandone tempestiva e motivata notifica. Art. 30 - Il geometra che è riconosciuto penalmente responsabile in dipendenza dell'esercizio di un servizio pubblico o di pubblica necessità è soggetto per gli stessi fatti al giudizio del Consiglio del Collegio presso cui è iscritto, incorrendo nelle pene disciplinari previste dal regolamento professionale.
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